A fine marzo di quest’anno è comparso un articolo su “la stampa” dove si parlava di “fondo di garanzia per le vittime della strada”, l’articolo mostrava come, nel 2019, il fondo si sarebbe azzerato e qualcuno avrebbe anche proposto la sua chiusura. Ma cos’è questo fondo?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori. Chi subisce un danno da incidente stradale può rivolgersi a questo fondo per la liquidazione del danno, ma il danno deve rientrare in una di queste tipologie (riportate direttamente dal sito della Consap):
- Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona)
- Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente)
- Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
- Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
- Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
- Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005)
- Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:
- Ipotesi Dbis – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose
- Ipotesi Dter – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose
Come potete notare il fondo è molto importante per la tutela del cittadino, tuttavia già da tempo le compagnie propongono ai loro cliente delle condizioni aggiuntive che andrebbero in parte a sopperire all’eventuale chiusura del fondo, pertanto per non trovarvi impreparati informatevi col vostro agente di fiducia.